Regio decreto 2395/1923
Art. 141 — La norma di cui al precedente articolo 42 si applica, per l'amministrazione della guerra, anche per le eccede…
Art. 141. La norma di cui al precedente articolo 42 si applica, per l'amministrazione della guerra, anche per le eccedenze derivanti dalle promozioni ad archivista, effettuate in base all'art. 4 del Regio decreto 21 marzo 1920, n. 480. Le eccedenze sull'organico complessivo derivate dall'applicazione della legge 18 giugno 1914, n. 551, continueranno ad essere eliminate nella misura di un terzo delle vacanze.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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