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Regio decreto 2395/1923

Art. 140 — Nel ruolo del personale d'ordine delle amministrazioni militari di cui alla tabella n

ELI /it/regio-decreto/1923/11/11/2395/art/140parte di Regio decreto 2395/1923
Art. 140. Nel ruolo del personale d'ordine delle amministrazioni militari di cui alla tabella n. 55 dell'allegato II al presente decreto, sono unificati il ruolo del personale d'ordine dell'amministrazione centrale della guerra e quello delle amministrazioni militari dipendenti. Nel ruolo unificato suddetto gli attuali archivisti dei due ruoli sono collocati secondo l'ordine di anzianita' risultante dalla data a decorrere dalla quale venne computato il tempo utile per la determinazione dello stipendio di archivista. In ogni caso, pero', l'archivista che precede un altro nel ruolo centrale deve continuare a precederlo anche nel nuovo ruolo unico. Gli applicati sono collocati secondo l'anzianita' determinata dalla data di nomina all'impiego civile. Eseguita la fusione dei ruoli giusta i commi precedenti, il conferimento dei posti del nuovo ruolo ha luogo in base alle disposizioni di cui al capo II del presente decreto. ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

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