Regio decreto 2395/1923
Art. 142 — I funzionari dell'amministrazione centrale della guerra collocati fuori ruolo in base all'art
Art. 142. I funzionari dell'amministrazione centrale della guerra collocati fuori ruolo in base all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 516, perche' comandati a prestare servizio presso altre amministrazioni, continuano a rimanere fuori ruolo, finche' non rientrino a prestare servizio al Ministero della guerra e, ad ogni modo, non oltre il 31 dicembre 1924.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2395/1923 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.