Regio decreto 2395/1923
Art. 134 — I posti che si rendono vacanti nel ruolo del personale subalterno in conseguenza dell'applicazione dell'artic…
Art. 134. I posti che si rendono vacanti nel ruolo del personale subalterno in conseguenza dell'applicazione dell'articolo precedente sono conferiti agli avventizi, riconosciuti meritevoli dal consiglio di amministrazione, che abbiano raggiunto almeno il grado di sottufficiale ovvero che siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle categorie indicate nell'art. 21, n.2 del presente decreto e posseggano il titolo di studio stabilito.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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