Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2395/1923Art. 134
Regio decreto 2395/1923

Art. 134 — I posti che si rendono vacanti nel ruolo del personale subalterno in conseguenza dell'applicazione dell'artic…

ELI /it/regio-decreto/1923/11/11/2395/art/134parte di Regio decreto 2395/1923
Art. 134. I posti che si rendono vacanti nel ruolo del personale subalterno in conseguenza dell'applicazione dell'articolo precedente sono conferiti agli avventizi, riconosciuti meritevoli dal consiglio di amministrazione, che abbiano raggiunto almeno il grado di sottufficiale ovvero che siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle categorie indicate nell'art. 21, n.2 del presente decreto e posseggano il titolo di studio stabilito.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2395/1923 · fonte Normattiva ↗

← Art. 133 Art. 135 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.