Regio decreto 2395/1923
Art. 133 — Sono nominati ufficiali, con decorrenza dal 16 novembre 1923, in base ad unica graduatoria di merito compilat…
Art. 133. Sono nominati ufficiali, con decorrenza dal 16 novembre 1923, in base ad unica graduatoria di merito compilata dal consiglio di amministrazione tenuto anche conto dei diritti di precedenza stabiliti dall'art. 21 del presente decreto: a) gl'invalidi di guerra provvisti di licenza di setola media inferiore assunti in servizio in virtu' del decreto ministeriale 30 giugno 1921 e della legge 6 aprile 1922, n. 448; b) gli avventizi assunti, mediante concorsi per esame, per lo speciale servizio dei conti correnti e degli assegni postali, istituito col decreto luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451; c) gli agenti di ruolo che abbiano conseguito durante la guerra la nomina ad ufficiale del Regio esercito, della Regia marina o della Regia guardia di finanza, ovvero che siano mutilati od invalidi di guerra appartenenti alle categorie d' invalidita', indicate nell' art. 21, n. 2, del presente decreto, i quali ultimi posseggano il prescritto titolo di studio. Sono inoltre nominati aiuto-ufficiali, sentito il consiglio di amministrazione, con la decorrenza suindicata, gli agenti di cui all'art. 82 del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, e successive modificazioni, nonche' gli invalidi di guerra di cui alla precedente lettera a) che non posseggano il titolo di studio ivi indicato. ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifiche da parte del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3084 e del Regio D.L. 6 novembre 1924, n. 2090, convertito senza modificazioni dalla L. 20 dicembre 1925, n. 2348, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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