Regio decreto 2395/1923
Art. 135 — Ai concorsi ed agli scrutini di cui agli articoli precedenti si provvede con apposite norme da emanarsi con d…
Art. 135. Ai concorsi ed agli scrutini di cui agli articoli precedenti si provvede con apposite norme da emanarsi con decreto del Ministro delle poste e dei telegrafi di concerto col Ministro delle finanze.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2395/1923 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.