Regio decreto 2316/1923
Art. 3 — I tribunali speciali permanenti sono soppressi
Art. 3. I tribunali speciali permanenti sono soppressi. Gli ufficiali sono giudicati da tribunali composti di quattro membri nominati in base alle vigenti norme dei codici penali per l'Esercito e per la Marina e di un relatore del locale tribunale militare territoriale o tribunale militare marittimo. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di cancelleria del locale tribunale militare territoriale o tribunale militare marittimo. Con le norme di attuazione del presente decreto saranno stabilite le opportune varianti da apportare agli articoli 295, 296 e 312 del Codice per l'Esercito e corrispondenti del Codice per la Marina in conseguenza della riduzione dei membri dei tribunali militari territoriali e marittimi.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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