Regio decreto 2316/1923
Art. 2 — I tribunali militari territoriali ed i tribunali militari marittimi giudicano con l'intervento di cinque memb…
Art. 2. I tribunali militari territoriali ed i tribunali militari marittimi giudicano con l'intervento di cinque membri, dei quali il presidente e altri tre membri sono ufficiali e il quinto membro, con le funzioni di relatore, appartiene al personale della giustizia militare. Le nomine dei membri militari presso i singoli tribunali sono fatte per decreto Reale. Le funzioni di segretario sono esercitate dal personale di cancelleria della giustizia militare.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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