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Regio decreto 2316/1923

Art. 4 — Presso ogni tribunale militare territoriale o tribunale militare marittimo e' costituito un ufficio di istruz…

ELI /it/regio-decreto/1923/10/19/2316/art/4parte di Regio decreto 2316/1923
Art. 4. Presso ogni tribunale militare territoriale o tribunale militare marittimo e' costituito un ufficio di istruzione. Per l'istruzione di procedimenti penali relativi a reati consumati fuori dal luogo dove ha sede il tribunale militare, il giudice istruttore ha facolta', sia di recarsi sul posto, sia di delegare con rogatoria i giudici istruttori della magistratura ordinaria, ovvero i pretori mandamentali.

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