Regio decreto 2316/1923
Art. 1 — La giustizia militare in tempo di pace e' amministrata: a) dai tribunali militari territoriali di corpo d'arm…
Art. 1. La giustizia militare in tempo di pace e' amministrata: a) dai tribunali militari territoriali di corpo d'armata comprese le sezioni di Cagliari e di Trento; b) dai tribunali militari marittimi di Spezia, Taranto e Venezia; c) dal Tribunale Supremo di guerra e marina.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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