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Regio decreto 2316/1923

Art. 16 — Il personale della giustizia militare e' posto alla dipendenza disciplinare dell'avvocato generale militare, …

ELI /it/regio-decreto/1923/10/19/2316/art/16parte di Regio decreto 2316/1923
Art. 16. Il personale della giustizia militare e' posto alla dipendenza disciplinare dell'avvocato generale militare, il quale esercita su di esso la sorveglianza anche per il tramite degli avvocati militari. Per quanto concerne la disciplina si applicano al personale della giustizia militare le disposizioni della legge penale militare e dei regolamenti in vigore con le varianti che saranno apportate nelle norme di attuazione del presente decreto e salvo il disposto dell'art. 17.

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