Regio decreto 2316/1923
Art. 17 — Presso il Tribunale Supremo di guerra e marina e' costituita la Commissione per il personale della giustizia …
Art. 17. Presso il Tribunale Supremo di guerra e marina e' costituita la Commissione per il personale della giustizia militare. Essa e' composta del presidente del Tribunale Supremo, che la presiede, dell'avvocato generale militare, dei sostituti avvocati generali e di un giudice del Tribunale Supremo designati dal Ministero della guerra, di concerto con quello della marina. La Commissione e' incaricata di procedere agli scrutini per le promozioni del personale della giustizia militare e funziona da Consiglio di disciplina per il personale stesso.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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