Regio decreto 2316/1923
Art. 15 — L'avvocato generale militare e i sostituti avvocati generali esercitano le funzioni di Pubblico ministero pre…
Art. 15. L'avvocato generale militare e i sostituti avvocati generali esercitano le funzioni di Pubblico ministero presso il Tribunale Supremo di guerra e marina. I magistrati degli altri gradi esercitano le funzioni di Pubblico ministero, di giudice relatore e di giudice istruttore presso i tribunali militari territoriali e marittimi, anche nei riguardi dei procedimenti penali a carico di ufficiali. Le assegnazioni alle singole funzioni ed alle sedi hanno luogo con decreto Ministeriale - che, per i tribunali militari marittimi sara' emanato di concerto col Ministro per la marina - su designazione dell'avvocato generale militare. In caso di necessita' di servizio, con disposizione ministeriale, su designazione dell'avvocato generale militare, puo' essere temporaneamente applicato presso il Tribunale Supremo di guerra e marina un avvocato militare con le funzioni di sostituto avvocato generale. Per urgenti ragioni di servizio i sostituti avvocati militari possono temporaneamente, per disposizione dell'avvocato generale militare assumere le funzioni di giudice istruttore, e viceversa; ma i detti magistrati non possono, con le nuove funzioni, partecipare ai procedimenti per i quali abbiano compiuto in precedenza atti del proprio ministero. La temporanea assunzione delle funzioni non puo' superare la durata di tre mesi; rendendosi necessaria una maggior durata, deve provvedersi con decreto Ministeriale.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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