Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1043/1923Art. 14
Regio decreto 1043/1923

Art. 14 — Agli altri periti, operai, coltivatori ed altre persone non laureate, ne' diplomate, il compenso e' dovuto in…

ELI /it/regio-decreto/1923/05/03/1043/art/14parte di Regio decreto 1043/1923
Art. 14. Agli altri periti, operai, coltivatori ed altre persone non laureate, ne' diplomate, il compenso e' dovuto in ragione di L. 5 per la prima vacazione, compresa la relazione, e di L. 3 per ciascuna delle vacazioni successive.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1043/1923 · fonte Normattiva ↗

← Art. 13 Art. 15 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.