Regio decreto 1043/1923
Art. 14 — Agli altri periti, operai, coltivatori ed altre persone non laureate, ne' diplomate, il compenso e' dovuto in…
Art. 14. Agli altri periti, operai, coltivatori ed altre persone non laureate, ne' diplomate, il compenso e' dovuto in ragione di L. 5 per la prima vacazione, compresa la relazione, e di L. 3 per ciascuna delle vacazioni successive.
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Abroga · 1
- D.P.R. 115/05 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese dautoritativoha disposto (con l'art. 298, comma 1) l'abrogazione dell'art. 14.
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