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Regio decreto 1043/1923

Art. 15 — Le disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 devono pure essere applicate per cio' che si riferisce agli a…

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Art. 15. Le disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 devono pure essere applicate per cio' che si riferisce agli altri periti. Gli interpreti, se professori di lingue estere, sono equiparati, quanto al compenso, ai professionisti laureati; negli altri casi sono equiparati ai professionisti diplomati.

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