Regio decreto 1043/1923
Art. 15 — Le disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 devono pure essere applicate per cio' che si riferisce agli a…
Art. 15. Le disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 devono pure essere applicate per cio' che si riferisce agli altri periti. Gli interpreti, se professori di lingue estere, sono equiparati, quanto al compenso, ai professionisti laureati; negli altri casi sono equiparati ai professionisti diplomati.
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Abroga · 1
- D.P.R. 115/05 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese dautoritativoha disposto (con l'art. 298, comma 1) l'abrogazione dell'art. 15.
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