Regio decreto 1043/1923
Art. 13 — Ai professionisti, diplomati, ragionieri, geometri, agronomi, saggiatori di oro e di argento, farmacisti non …
Art. 13. Ai professionisti, diplomati, ragionieri, geometri, agronomi, saggiatori di oro e di argento, farmacisti non laureati, calligrafi ecc., il compenso e' dovuto in ragione di lire 8 per la prima vacazione, compresa la relazione, o di L. 4 per ciascuna delle vacazioni successive. Ai fini del precedente comma sono equiparati ai professionisti diplomati coloro che, pur essendo sforniti di diploma, ottennero in virtu' di speciale disposizione di legge la iscrizione nei relativi albi a tutti gli effetti legali.
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Abroga · 1
- D.P.R. 115/05 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese dautoritativoha disposto (con l'art. 298, comma 1) l'abrogazione dell'art. 13.
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