Regio decreto 1290/1922
Art. 8 — Qualora, per dichiarazione delle competenti amministrazioni, risulti che marchino, ovvero siano in numero ins…
Art. 8. Qualora, per dichiarazione delle competenti amministrazioni, risulti che marchino, ovvero siano in numero insufficiente i sottufficiali provvisti dei prescritti requisiti, che aspirino ad impieghi civili, i posti riservati dalle vigenti leggi ai sottufficiali medesimi nel primo grado delle carriere d'ordine e subalterne, disponibili alla data di tali dichiarazioni, potranno essere coperti con le nomine indicate nel precedente articolo. Parimenti, quando, negli esami di concorso, gli invalidi dichiarati idonei ai sensi dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, ai quali spetti la precedenza nelle nomine, non siano in numero sufficiente per coprire i posti da conferire, i posti i rimasti disponibili saranno assegnati ai vincitori del concorso stesso. Potranno egualmente conferirsi ad altri aspiranti i posti di agente subalterno, quando siano in numero insufficiente le domande di invalidi idonei a coprire i posti medesimi.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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