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Regio decreto 1290/1922

Art. 9 — Fermi restando i diritti concessi dalla legge 21 agosto 1921, n

ELI /it/regio-decreto/1922/09/30/1290/art/9parte di Regio decreto 1290/1922
Art. 9. Fermi restando i diritti concessi dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, agli invalidi di guerra, nei concorsi di cui al precedente art. 7, a parita' di merito sono preferiti nell'ordine seguente: a) gli invalidi di guerra; b) i feriti in combattimento; c) gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra; d) le vedove di guerra; e) gli insigniti di medaglia al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra; f) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; g) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione presso cui e' indetto il concorso; h) i piu' anziani di eta'. Fra i concorrenti che appartengono ad una delle categorie indicate alle lettere a) ad f) avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che prestino comunque lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato.

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