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Regio decreto 1290/1922

Art. 7 — L'assunzione del personale nel primo grado delle singole carriere e' fatta mediante esame di concorso, second…

ELI /it/regio-decreto/1922/09/30/1290/art/7parte di Regio decreto 1290/1922
Art. 7. L'assunzione del personale nel primo grado delle singole carriere e' fatta mediante esame di concorso, secondo le norme che saranno stabilite, per ciascuna amministrazione, con decreti reali, sentito il consiglio dei ministri. E' fatta eccezione per il personale subalterno l'assunzione del quale e' regolata dalle norme speciali stabilite dagli ordinamenti delle singole amministrazioni. Restano ferme, per quanto concerne l'assunzione degli invalidi di guerra, le disposizioni della legge 21 agosto 1921, n. 1312. Il personale assunto dovra' prestare servizio di prova per la durata di un anno, trascorso il quale periodo sara' definitivamente confermato, purche', a giudizio del consiglio d'amministrazione, abbia dimostrato capacita', diligenza e buona condotta. Allo scadere di detto periodo, coloro che, a giudizio del consiglio di amministrazione, non siano ritenuti meritevoli di conferma, saranno licenziati, e verra' loro corrisposta una indennita' pari a due mesi di stipendio. Le norme del terzo e quarto comma del presente articolo non si applicano per le carriere nelle quali, in virtu' di speciali ordinamenti, le nomine al primo grado sono riservate ad impiegati appartenenti ad altri ruoli. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle nomine da farsi nel primo grado delle categorie di ordine e subalterne in base ai diritti concessi, dalle vigenti leggi, ai sottufficiali dell'esercito, della marina, della guardia di finanza ed in genere dei corpi organizzati militarmente, a servizio dello Stato.

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