Regio decreto 1290/1922
Art. 61 — A decorrere dal 1° luglio 1922 sono abrogate le disposizioni concernenti il fondo per assegni di cointeressen…
Art. 61. A decorrere dal 1° luglio 1922 sono abrogate le disposizioni concernenti il fondo per assegni di cointeressenza contenute negli articoli 16 (2° comma) e 24 a 30 dei R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, e le relative estensioni.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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