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Regio decreto 1290/1922

Art. 61 — A decorrere dal 1° luglio 1922 sono abrogate le disposizioni concernenti il fondo per assegni di cointeressen…

ELI /it/regio-decreto/1922/09/30/1290/art/61parte di Regio decreto 1290/1922
Art. 61. A decorrere dal 1° luglio 1922 sono abrogate le disposizioni concernenti il fondo per assegni di cointeressenza contenute negli articoli 16 (2° comma) e 24 a 30 dei R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, e le relative estensioni.

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