Regio decreto 1290/1922
Art. 60 — L'indennita' di residenza in Roma, di cui alla legge 8 luglio 1902, n
Art. 60. L'indennita' di residenza in Roma, di cui alla legge 8 luglio 1902, n. 248, e' soppressa a decorrere dal 1° gennaio 1923. Agli impiegati ed agenti che le siano provvisti, la indennita' predetta sara' conservata nella misura attuale, o verra' corrisposta in quella minore che possa spettare per modificazioni dalla composizione di famiglia, fino a che il loro stipendio non superi le lire 9000 annue. Agli impiegati ed agenti il cui stipendio non ecceda la somma di lire 9000 annue aumentata della indennita' nella misura di cui al comma precedente, sara' conservata la differenza a titolo di indennita' di residenza.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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