Regio decreto 1290/1922
Art. 62 — Per l'esercizio 1921-22 e' data facolta' al governo del Re di provvedere, anche in deroga alle disposizioni d…
Art. 62. Per l'esercizio 1921-22 e' data facolta' al governo del Re di provvedere, anche in deroga alle disposizioni del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, delle relative estensioni e del R. decreti 2 ottobre 1919, n. 1858, alla assegnazione del premio cointeressenza agli impiegati ed agenti delle varie amministrazioni, compresa quella postale, telegrafica e telefonica. La spesa relativa dovra' essere contenuta entro l'ammontare complessivo delle economie per le vacanze di posti accertate al 1° luglio 1921 in confronto dei relativi ruoli organici, aumentato dell' importo dell'assegnazione di cui alla lettera a) dell'art. 41 del citato R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1290/1922 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.