Regio decreto 1290/1922
Art. 40 — Le disposizioni degli articoli 15 e 17 del presente decreto si applicano, rispettivamente, anche ai funzionar…
Art. 40. Le disposizioni degli articoli 15 e 17 del presente decreto si applicano, rispettivamente, anche ai funzionari nominati capi sezione amministrativi o di ragioneria, e primi segretari o primi ragionieri in applicazione del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2262, prorogato col successivo R. decreto 2 giugno 1920, n. 773.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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