Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1290/1922Art. 40
Regio decreto 1290/1922

Art. 40 — Le disposizioni degli articoli 15 e 17 del presente decreto si applicano, rispettivamente, anche ai funzionar…

ELI /it/regio-decreto/1922/09/30/1290/art/40parte di Regio decreto 1290/1922
Art. 40. Le disposizioni degli articoli 15 e 17 del presente decreto si applicano, rispettivamente, anche ai funzionari nominati capi sezione amministrativi o di ragioneria, e primi segretari o primi ragionieri in applicazione del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2262, prorogato col successivo R. decreto 2 giugno 1920, n. 773.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1290/1922 · fonte Normattiva ↗

← Art. 39 Art. 41 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.