Regio decreto 1290/1922
Art. 39 — Gli articoli 10, 18, 32, 36, 38, 51, 52, 53, 56, 70, 71, 72 e 107 del R
Art. 39. Gli articoli 10, 18, 32, 36, 38, 51, 52, 53, 56, 70, 71, 72 e 107 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, e successive modificazioni, sono abrogati. A decorrere dal 1° luglio 1922 sono abrogate le disposizioni relative al fondo per assegni di cointeressenza a favore del personale. Fermo quanto e' disposto dal terzultimo comma dell'articolo 36 del presente decreto, la corresponsione mensile di cui all' articolo 3, sub 68 bis, del R. decreto 8 giugno 1920, n. 770, cessa a decorrere dal 1° aprile 1922.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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