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Regio decreto 1290/1922

Art. 39 — Gli articoli 10, 18, 32, 36, 38, 51, 52, 53, 56, 70, 71, 72 e 107 del R

ELI /it/regio-decreto/1922/09/30/1290/art/39parte di Regio decreto 1290/1922
Art. 39. Gli articoli 10, 18, 32, 36, 38, 51, 52, 53, 56, 70, 71, 72 e 107 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, e successive modificazioni, sono abrogati. A decorrere dal 1° luglio 1922 sono abrogate le disposizioni relative al fondo per assegni di cointeressenza a favore del personale. Fermo quanto e' disposto dal terzultimo comma dell'articolo 36 del presente decreto, la corresponsione mensile di cui all' articolo 3, sub 68 bis, del R. decreto 8 giugno 1920, n. 770, cessa a decorrere dal 1° aprile 1922.

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