Regio decreto 1290/1922
Art. 41 — Nelle promozioni e nei concorsi in cui si valutino, tra i coefficienti di merito, la durata e la qualita' del…
Art. 41. Nelle promozioni e nei concorsi in cui si valutino, tra i coefficienti di merito, la durata e la qualita' del servizio, il servizio militare prestato, durante la guerra 1915-18, da impiegati chiamati o richiamati alle armi, sara' considerato servizio civile, tenuto conto - ove possibile - delle note informative compilate dalle autorita' militari durante il servizio predetto. A parita' di ogni altro requisito, costituiranno titolo di merito il servizio militare prestato in reparti combattenti durante la guerra predetta e le decorazioni al valore conseguite. Agli effetti dell'applicazione del presente decreto verra' considerato servizio in reparti combattenti, quello prestato presso l'esercito operante. Non sara', pero', tenuto conto del servizio nelle fortezze, fatta eccezione per quella di Venezia durante il periodo dal 1° novembre 1917 alla data dell'armistizio. ------------ Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 18 dicembre 1922, n. 1637, convertito senza modificazioni dalla L. 21 marzo 1926, n. 597, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- R.D. 2395/11 — Ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato (023U2395)autoritativoha disposto (con l'art. 160, comma 1) la modifica dell'art. 41, comma 1.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1290/1922 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.