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Regio decreto 1290/1922

Art. 38 — In luogo delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 59 del R

ELI /it/regio-decreto/1922/09/30/1290/art/38parte di Regio decreto 1290/1922
Art. 38. In luogo delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 59 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, e successive modificazioni, e fino a che non siano emanati i regolamenti di cui all'articolo 110 del decreto medesimo, si applicano al personale di ogni categoria dell'amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, compreso quello fuori ruolo con diritto a sistemazione in ruolo, le disposizioni del testo unico di legge sulla contabilita' generale dello Stato, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, e di quello sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, nonche' tutte le altre disposizioni che regolano, per il personale dipendente dallo Stato, la materia contemplata negli articoli sopra citati. Per la risoluzione dei reclami di cui all'art. 70 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni dell'art. 87 del presente decreto.

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