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Regio decreto 1290/1922

Art. 18 — I posti che, dopo l'approvazione delle nuove tabelle organiche del personale, e non oltre il triennio dalla d…

ELI /it/regio-decreto/1922/09/30/1290/art/18parte di Regio decreto 1290/1922
Art. 18. I posti che, dopo l'approvazione delle nuove tabelle organiche del personale, e non oltre il triennio dalla data di pubblicazione delle tabelle stesse, risulteranno vacanti nel grado di primo segretario, primo ragioniere o equiparato, saranno conferiti, dopo che avra' avuto attuazione l'art. 9 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, in primo luogo ai segretari, ragionieri od equiparati che abbiano gia' conseguito l'idoneita' per la nomina al grado anzidetto o a grado superiore, e indi: a) per un quarto, mediante gli esami di concorso previsti dall'art. 3 del presente decreto; b) per tre quarti, nell'ordine che sara' stabilito con apposita graduatoria di merito da formarsi dal consiglio di amministrazione, ai segretari, i ragionieri od equiparati nominati a detti gradi prima del 24 maggio 1915, e a quelli nominati posteriormente, i quali contino, alla data di pubblicazione del presente decreto, otto anni di servizio nel grado, valutabile ai sensi del precedente art. 3, ovvero sei anni, se muniti di laurea.

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