Regio decreto 1290/1922
Art. 17 — Il trattamento economico indicato nelle annesse tabelle per il titolo di primo segretario e primo ragioniere …
Art. 17. Il trattamento economico indicato nelle annesse tabelle per il titolo di primo segretario e primo ragioniere o equiparato, e' attribuito: a) in primo luogo, ove esistano, ai funzionari del ruolo rispettivo attualmente provvisti del grado di segretario capo, ragioniere capo od equiparato, i quali non abbiano ottenuto il trattamento indicato nel precedente art. 16 per il titolo equiparato a capo sezione; b) e, indi, ai funzionari dello stesso ruolo i quali ai termini dell'art. 35 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, e delle relative estensioni, abbiano conservato il titolo di primo segretario, primo ragioniere od equiparato. I funzionari contemplati nei precedenti commi saranno collocati nel quadro di classificazione degli stipendi in base all'anzianita' utile di servizio valutabile secondo le norme del citato R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, e successive modificazioni ed estensioni. L'anzianita' sara' computata : dalla nomina al grado di primo segretario, primo ragioniere o equiparato, secondo l'ordinamento in vigore anteriormente all'attuazione dei ruoli aperti; ovvero della nomina al grado di segretario capo, ragioniere capo o equiparato, secondo gli ordinamenti posteriori ; o, infine, dalla nomina al grado di segretario o equiparato per coloro che conseguirono il grado stesso secondo gli ordinamenti anteriori alla legge 25 giugno 1908, n. 290, o ai provvedimenti che applicarono tale legge ai ruoli provinciali e speciali. Per la determinazione delle dette anzianita' non si applicano le norme dell'art. 46 del citato R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, e le relative estensioni.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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