Regio decreto 1290/1922
Art. 19 — Gli agenti subalterni attualmente in servizio presso la Presidenza del consiglio dei ministri saranno colloca…
Art. 19. Gli agenti subalterni attualmente in servizio presso la Presidenza del consiglio dei ministri saranno collocati nel quadro di classificazione degli stipendi con anzianita' decorrente dalla data in cui fu loro attribuito lo stipendio di lire 1800, in base alla tabella E annessa alla legge 11 giugno 1914, n. 503.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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