Regio decreto 1290/1922
Art. 16 — Nei ruoli unificati per l'amministrazione centrale e provinciale, e nei ruoli delle amministrazioni il tratta…
Art. 16. Nei ruoli unificati per l'amministrazione centrale e provinciale, e nei ruoli delle amministrazioni il trattamento economico indicate nelle annesse tabelle di stipendi per il grado equiparato a quello di capo sezione sara' conferito: a) in primo luogo, ai funzionari che attualmente ricoprono il grado stesso; b) e, indi, ai funzionari che, prima dell'applicazione dei ruoli aperti, ricoprivano il grado equiparato a quello di capo sezione e che siano attualmente provvisti del grado immediatamente inferiore a quello di cui alla precedente lettera a). I funzionari e contemplati nel presente articolo saranno collocati nel quadro di classificazione degli stipendi in base all'anzianita' utile di servizio, valutabile, secondo le norme del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, e successive modificazioni ed estensioni, a partire dalla data in cui furono nominati a grado superiore a quello di primo segretario o primo ragioniere, secondo gli ordinamenti vigenti anteriormente al 1° dicembre 1919 e al grado di segretario capo, ragioniere capo od equiparato, secondo gli ordinamenti posteriori. Per la determinazione della detta anzianita' non si applicano le norme dell'art. 46 del citato R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, e le relative estensioni.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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