Regio decreto 1290/1922
Art. 15 — Il trattamento economico indicato nelle annesse tabelle di stipendi per il titolo di capo sezione od equipara…
Art. 15. Il trattamento economico indicato nelle annesse tabelle di stipendi per il titolo di capo sezione od equiparato nelle amministrazioni centrali, e' attribuito ai funzionari che conservano il titolo stesso o altro equiparato, ai termini dell'art. 35 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, e delle relative estensioni. I funzionari di cui al comma precedente saranno collocati nel corrispondente quadro di classificazione degli stipendi, in baso all'anzianita' utile di servizio, valutabile secondo le norme del citato R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, e successive modificazioni ed estensioni, a partire dalla data in cui conseguirono la nomina al grado di capo sezione o equiparato. Per la determinazione della detta anzianita' non si applicano le norme dell'art. 46 del R. decreto predetto e le relative estensioni.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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