Regio decreto 1290/1922
Art. 14 — Il trattamento economico indicato nelle annesse tabelle di stipendio per il grado di direttore capo divisione…
Art. 14. Il trattamento economico indicato nelle annesse tabelle di stipendio per il grado di direttore capo divisione od equiparato sara' conferito: a) in primo luogo, ai funzionari che hanno conservato il titolo di vice direttore generale, ispettore generale od equiparato, per i quali rimane confermata la disposizione che conferisce loro lo stipendio massimo della rispettiva tabella; b) e, indi, ai funzionari attualmente investiti del grado di direttore capo divisione od equiparato.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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