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Regio decreto 932/1922

Art. 7 — (Art

ELI /it/regio-decreto/1922/04/09/932/art/7parte di Regio decreto 932/1922
Art. 7. (Art. 1 D. L. L. 22 giugno 1919, n. 1190; art. 3 R. D. 20 luglio 1919, n. 1414; art. 1 legge 8 ottobre 1920, n. 1479). I prestiti per gli scopi indicati al n. 1, lettere a) e c) dell'articolo 5 avranno la scadenza rispettivamente non oltre l'epoca del raccolto e della compiuta utilizzazione e trasformazione dei prodotti. I prestiti per acquisto di bestiame, macchine ed attrezzi agricoli avranno scadenza non superiore a 5 anni.

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