Regio decreto 932/1922
Art. 6 — (Art
Art. 6. (Art. 5 Regolamento approvato con R. D. 21 luglio 1904, n. 536; art. 30 Regolamento approvato con R. D. 27 gennaio 1907, n. 29; art. 18 Regolamento approvato con R. D. 20 marzo 1910, n. 247; art. 4 Regolamento approvato con R. D. 9 gennaio 1913, n. 327). I prestiti di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo precedente possono concedersi a favore di agricoltori, enti ed associazioni che siano: a) proprietari, enfiteuti, usufruttuari o usuari che conducano direttamente i fondi: b) mezzaioli o coloni parziari; c) affittuari che non abbiano subaffittato.
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