Regio decreto 932/1922
Art. 8 — (Art
Art. 8. (Art. 7 legge 6 luglio 1912, n. 802; art. 6 D. L. 17 giugno 1915, n. 961; art. 9 D. L. 10 maggio 1917, n. 788; art. 5 D. L. 20 febbraio 1919, n. 318: art. 5 D. L. 25 maggio 1919, n. 943; art. 1 D. L. L. 22 giugno 1919, n. 1190; art. 5 R. D. L. 13 marzo 1920, n. 421; art. 6 D. L. 30 settembre 1920, n. 1342; art. 1 legge 8 ottobre 1920, n. 1479). I prestiti per gli scopi di cui al N. 1, lettere a) e c), dell'articolo 5, sono privilegiati sopra i frutti pendenti a quelli raccolti nell'anno della scadenza del prestito, e sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici e provenienti dai medesimi. Tale privilegio si esercitera', per quanto riguarda le concimazioni e le colture biennali, oltre che sui frutti dell'anno, su quelli dell'anno successivo. Il detto privilegio compete all'Istituto mutuante in confronto di chiunque possegga, coltivi o conduca il fondo entro l'anno in cui scade il prestito o la singola rata di esso. In caso di mancato o insufficiente raccolto il privilegio si trasferisce sui frutti dell'annata successiva. Quando il debitore e' un mezzaiolo o colono parziario, il privilegio si esercita soltanto sulla parte dei frutti o delle derrate ad esso spettanti. I prestiti per gli scopi di cui alla lettera b) del N. 1 dell'articolo 5 sono privilegiati rispettivamente sul bestiame, le macchine e gli attrezzi. I privilegi di cui al presente articolo seguono immediatamente il privilegio per le spese di giustizia, agli effetti dell'art. 1959 del codice civile.
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