Regio decreto 932/1922
Art. 5 — (Art
Art. 5. (Art. 30 Regolamento approvato con R. D. 21 luglio 1904, n. 536: art. 1 D. L. L. 22 giugno 1919, n. 1190; art. 1 legge 8 ottobre 1920, n. 1479; art. 17 Regolamento approvato con R. D. 14 novembre 1920, n. 1703). Agli effetti della presente legge sono considerate operazioni di credito agrario di esercizio: 1.° I prestiti agli agricoltori, enti ed associazioni agrarie; a) per la conduzione dei terreni, la coltivazione di essi, la raccolta, la utilizzazione e la trasformazione dei prodotti; b) per l'acquisto di bestiame, macchine ed attrezzi agricoli occorrenti alla dotazione del fondo; c) per pagamenti di canoni e corrisposte di affitto e per spese di assicurazione; 2.° Le anticipazioni su pegno di prodotti agricoli depositati in magazzini generali o in altri luoghi di pubblico e privato deposito; 3.° I prestiti a favore di enti od associazioni agrarie; a) per l'acquisto di cose utili alla gestione delle aziende agrarie dei soci; b) per anticipazioni ai soci in caso di vendita collettiva dei loro prodotti agrari.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 932/1922 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.