Regio decreto 932/1922
Art. 37 — (Art
Art. 37. (Art. 9 legge 6 luglio 1912, n. 802; Art. 19 dello Statuto approvato con R. D. 3 settembre 1913, n. 1125). I componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto di credito agrario per la Liguria sono nominati secondo le norme da stabilirsi nello Statuto. Il Presidente e' nominato con decreto reale, promosso dal ministro di agricoltura, fra i componenti il Consiglio di Amministrazione. Tre revisori nominati annualmente dal ministro di agricoltura esercitano presso l'istituto le funzioni attribuite ai sindaci dal Codice di commercio.
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