Regio decreto 932/1922
Art. 36 — Art. 8 legge 6 luglio 1912, n. 802; Art. 27 legge 29 marzo 1906, n. 100
Art. 36. (Art. 8 legge 6 luglio 1912, n. 802; Art. 27 legge 29 marzo 1906, n. 100). Il Ministero di Agricoltura puo' aprire ogni anno in Liguria due concorsi a premi: uno tra le Casse agrarie o rurali costituite in forma cooperativa e l'altro tra i Consorzi agrari cooperativi. Per il conferimento dei premi agli enti vincitori dei concorsi e' stanziato per un decennio, a cominciare dall'esercizio 1913-914, sul bilancio della spesa del Ministero di agricoltura, la somma di Lire 20.000 all'anno. Detti premi sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.
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