Regio decreto 932/1922
Art. 38 — Art. 10 legge 6 luglio 1912, n. 802
Art. 38. (Art. 10 legge 6 luglio 1912, n. 802). L'azione e le operazioni dell'Istituto di credito agrario per la Liguria sono regolate da uno statuto approvato con decreto reale, promosso dal ministro di agricoltura, sentito il Consiglio di Stato.
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