Regio decreto 932/1922
Art. 35 — Art. 4 legge 6 luglio 1912, n. 802
Art. 35. (Art. 4 legge 6 luglio 1912, n. 802). L'Istituto ha facolta' di destinare un decimo degli utili netti annuali all'istituzione di premi d'incoraggiamento e sussidi agli enti intermediari e ad altri istituti che svolgano opera proficua per l'agricoltura.
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