Regio decreto 932/1922
Art. 34 — Art. 3 legge 6 luglio 1912, n. 802; Art. 30 Reg. approvato con R. D. 9 gennaio 1913, n. 327
Art. 34. (Art. 3 legge 6 luglio 1912, n. 802; Art. 30 Reg. approvato con R. D. 9 gennaio 1913, n. 327). L'Istituto di credito agrario per la Liguria e' autorizzato ad eseguire nelle provincie di Genova e Porto Maurizio le operazioni di credito agrario di esercizio e di credito per miglioramenti agrari contemplate negli articoli 5 e 17 del presente testo unico. L'Istituto puo' ricevere inoltre depositi a risparmio ed emettere buoni a scadenza fissa.
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