Regio decreto 932/1922
Art. 101 — Art. 8 R. C. L. 22 aprile 1920, n. 516
Art. 101. (Art. 8 R. C. L. 22 aprile 1920, n. 516). La somma di lire 18 milioni anticipata all'Istituto Nazionale di credito per la cooperazione sui fondi stanziati con decreti luogotenenziali 28 giugno 1917, n. 1035, 11 novembre 1917, n. 1831, 14 aprile 1918, n. 566, 14 luglio 1918, n. 1100, e 15 settembre 1918, n. 1444 e con i RR. DD. 20 luglio 1919, n. 1414 e 13 marzo 1920, n. 421 e assegnata alla Sezione di credito fondiario ed agrario e dovra' essere rimborsata entro i termini portati dalle vigenti disposizioni o che saranno stabiliti con successivi decreti reali. Con decreti del ministro del Tesoro, di concerto col ministro di agricoltura, tali anticipazioni saranno elevate, con le stesse modalita' di rimborso, fino a raggiungere complessivamente la somma di 50 milioni.
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