Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 932/1922Art. 100
Regio decreto 932/1922

Art. 100 — Art. 3 R. D. L. 22 aprile 1920, n. 516

ELI /it/regio-decreto/1922/04/09/932/art/100parte di Regio decreto 932/1922
Art. 100. (Art. 3 R. D. L. 22 aprile 1920, n. 516). Il capitale iniziale della Sezione e' stabilito nella somma di lire 50 milioni, dei quali 25 assegnati dallo Stato a titolo di speciale contributo, senza interessi, fino a nuova disposizione. Alla formazione e all'aumento del capitale sono autorizzati a concorrere, anche in deroga delle disposizioni delle leggi speciali e degli statuti che li regolano, l'Istituto Nazionale delle Associazioni, la Cassa Nazionale delle assicurazioni sociali, le Casse di risparmio ordinarie, comprese quelle del Banco di Napoli e' del Banco di Sicilia, i Monti di Pieta', gli Istituti che esercitano il credito agrario e fondiario nel Regno e gli Istituti o societa' di credito ordinario e cooperativo.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 932/1922 · fonte Normattiva ↗

← Art. 99 Art. 101 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.