Regio decreto 932/1922
Art. 102 — Art. 5 R. D. L. 22 aprile 1920, n. 516
Art. 102. (Art. 5 R. D. L. 22 aprile 1920, n. 516). Al pagamento degli interessi sui mutui ipotecari concessi dalla Sezione lo Stato contribuira' fino al 2 e mezzo per cento sino a nuova disposizione. Annualmente sara' stanziata nel bilancio del Ministero per l'agricoltura la somma occorrente per il pagamento della quota a carico dello Stato.
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