Regio decreto 1626/1920
Art. 25 — Gli ufficiali del R
Art. 25. Gli ufficiali del R. esercito e della R. marina, gia' in posizione di servizio ausiliario 1° ottobre 1919 (data di entrata in vigore del presente decreto), possono optare pel trattamento di pensione stabilito dalle disposizioni anteriori al decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, ed in tal caso continueranno ad essere sottoposti alle ritenute stabilite da quelle disposizioni per gli assegni di pensione, anziche' alla ritenuta di cui all'art. 1, lettera, a), del presente decreto.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195), ha disposto (con l'art. 24, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1626/1920 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.