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Regio decreto 1626/1920

Art. 25 — Gli ufficiali del R

ELI /it/regio-decreto/1920/11/18/1626/art/25parte di Regio decreto 1626/1920
Art. 25. Gli ufficiali del R. esercito e della R. marina, gia' in posizione di servizio ausiliario 1° ottobre 1919 (data di entrata in vigore del presente decreto), possono optare pel trattamento di pensione stabilito dalle disposizioni anteriori al decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, ed in tal caso continueranno ad essere sottoposti alle ritenute stabilite da quelle disposizioni per gli assegni di pensione, anziche' alla ritenuta di cui all'art. 1, lettera, a), del presente decreto.

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