Regio decreto 1626/1920
Art. 24 — Per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri Reali dei gradi sottoindicati le aliquote indicate nella tabella …
Art. 24. Per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri Reali dei gradi sottoindicati le aliquote indicate nella tabella A di cui all'art. 7 del presente decreto hanno vigore dal 1° gennaio 1920. Pel tempo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1919 vengono applicate, ai predetti ufficiali le aliquote di cui nella seguente tabella C: Parte di provvedimento in formato grafico
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Abroga · 2
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195), ha disposto (con l'art. 24, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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