Regio decreto 1626/1920
Art. 26 — Sono estese ai militari del Regio esercito della Regia marina, in quanto siano ad essi applicabili, le dispos…
Art. 26. Sono estese ai militari del Regio esercito della Regia marina, in quanto siano ad essi applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1920, n. 835. Con decreto Reale sara' provveduto a coordinare in testo unico le disposizioni del presente decreto e successive con quelle delle precedenti leggi, non abrogate, riguardanti le pensioni dei militari. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 novembre 1920. VITTORIO EMANUELE. Giolitti- Meda - Bonomi - Sechi. Visto, il guardasigilli: Fera.
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Abroga · 2
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195), ha disposto (con l'art. 24, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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