Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1802/1919Art. 7
Regio decreto 1802/1919

Art. 7 — Saranno costituiti battaglioni mobili di carabinieri Reali per concorrere alla tutela dell'ordine pubblico, o…

ELI /it/regio-decreto/1919/10/02/1802/art/7parte di Regio decreto 1802/1919
Art. 7. Saranno costituiti battaglioni mobili di carabinieri Reali per concorrere alla tutela dell'ordine pubblico, oltre ai servizi speciali di cui all'art. 1. Alla formazione di tali battaglioni e alla loro dislocazione sara' provveduto con decreto del ministro della guerra di concerto col ministro dell'interno.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1802/1919 · fonte Normattiva ↗

← Art. 6 Art. 8 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.