Regio decreto 1802/1919
Art. 7 — Saranno costituiti battaglioni mobili di carabinieri Reali per concorrere alla tutela dell'ordine pubblico, o…
Art. 7. Saranno costituiti battaglioni mobili di carabinieri Reali per concorrere alla tutela dell'ordine pubblico, oltre ai servizi speciali di cui all'art. 1. Alla formazione di tali battaglioni e alla loro dislocazione sara' provveduto con decreto del ministro della guerra di concerto col ministro dell'interno.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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