Regio decreto 1802/1919
Art. 8 — L'avanzamento dei sottufficiali dei carabinieri Reali ha luogo nel seguente modo, sempre quando vi siano post…
Art. 8. L'avanzamento dei sottufficiali dei carabinieri Reali ha luogo nel seguente modo, sempre quando vi siano posti disponibili nei vari gradi: 1° i vice brigadieri sono tratti dagli appuntati e dai carabinieri idonei all'avanzamento; 2° i brigadieri sono tratti dai vice brigadieri idonei alla promozione ed aventi almeno due anni di grado; 3° i marescialli d'alloggio sono tratti dai brigadieri idonei alla promozione ed aventi almeno tre anni di grado; 4° i marescialli d'alloggio idonei alla promozione sono promossi marescialli d'alloggio capi dopo due anni di permanenza nel grado; 5° i marescialli d'alloggio maggiori sono tratti dai marescialli d'alloggio capi idonei alla promozione ed aventi almeno due anni di grado. L'art. 2 del decreto Luogotenenziale 494 del 6 aprile 1919 e' pertanto abrogato.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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