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Regio decreto 1802/1919

Art. 8 — L'avanzamento dei sottufficiali dei carabinieri Reali ha luogo nel seguente modo, sempre quando vi siano post…

ELI /it/regio-decreto/1919/10/02/1802/art/8parte di Regio decreto 1802/1919
Art. 8. L'avanzamento dei sottufficiali dei carabinieri Reali ha luogo nel seguente modo, sempre quando vi siano posti disponibili nei vari gradi: 1° i vice brigadieri sono tratti dagli appuntati e dai carabinieri idonei all'avanzamento; 2° i brigadieri sono tratti dai vice brigadieri idonei alla promozione ed aventi almeno due anni di grado; 3° i marescialli d'alloggio sono tratti dai brigadieri idonei alla promozione ed aventi almeno tre anni di grado; 4° i marescialli d'alloggio idonei alla promozione sono promossi marescialli d'alloggio capi dopo due anni di permanenza nel grado; 5° i marescialli d'alloggio maggiori sono tratti dai marescialli d'alloggio capi idonei alla promozione ed aventi almeno due anni di grado. L'art. 2 del decreto Luogotenenziale 494 del 6 aprile 1919 e' pertanto abrogato.

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