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Regio decreto 1802/1919

Art. 6 — Per l'avvenire il reclutamento dei carabinieri «effettivi» avverra': a) dagli allievi carabinieri nei quali p…

ELI /it/regio-decreto/1919/10/02/1802/art/6parte di Regio decreto 1802/1919
Art. 6. Per l'avvenire il reclutamento dei carabinieri «effettivi» avverra': a) dagli allievi carabinieri nei quali potranno essere arruolati - con ferma di tre anni - i volontari e gli inscritti di leva terrestre e marittima, che posseggono i requisiti voluti e ne facciano domanda. La permanenza presso la legione allievi sara' di sei mesi; b) dai carabinieri ausiliari che avendo compiuto un anno di servizio nell'arma e riunendo i necessari requisiti chiedano di passare effettivi (con le norme vigenti); c) dai caporali e soldati di altre armi e dai sottocapi e comuni del corpo R. equipaggi che posseggano i voluti requisiti, abbiano compiuto sei mesi di servizio presso il corpo di provenienza e facciano domanda di passare nell'arma dei carabinieri Reali, vincolandosi alla ferma triennale, in base alle norme vigenti. Alle categorie di cui alle lettere a) e c) verra' corrisposto, all'atto della nomina ad effettivo, un premio di L. 1500. Tale premio sara' di L. 700 per i militari di cui alla lettera b). Il reclutamento dei carabinieri «ausiliari» avverra': a) dagli inscritti di leva aventi obblighi militari o dai militari di altre armi che ne siano idonei e si vincolino per 24 mesi di servizio; b) dai militari di altre armi, senza obblighi di ferma speciale, con trasferimento d'autorita' o a domanda, con preferenza per i militari che ne facciano domanda. Alle categorie di cui alla lettera a) verra' corrisposto un premio di L. 800 all'atto dell'arruolamento. Tale premio sara' di L. 300 per i militari di cui alla lettera b). Continuando nel servizio dell'arma, mediante il vincolo delle attuali rafferme triennali e annuali, gli ausiliari nominati effettivi beneficieranno dell'ammissione agli aumenti triennali di paga con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui abbiano compiuto i tre anni di servizio militare sia nell'arma che presso i corpi di provenienza ed indipendentemente dallo scadere della speciale ferma biennale e delle successive rafferme triennali e annuali.

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